Il trattamento IVA delle provvigioni dopo l’approvazione della“legge comunitaria 2008"
A seguito dell’approvazione della c.d. “Legge Comunitaria 2008” il trattamento IVA delle provvigioni è stato allineato alla vigente normativa comunitaria prevedendo il non assoggettamento ad imposta delle prestazioni riferite ad operazioni effettuate fuori dall’UE e l’espressa abrogazione del comma 8 dell’art. 40, DL n. 331/93.
Le intermediazioni intracomunitarie su beni mobili: L’art. 24, comma 7, lett. b), n. 2 della citata Legge Comunitaria 2008 ha abrogato il comma 8 dell’art. 40, DL n. 331/93 che regolava le intermediazioni intracomunitarie su beni mobili. Di conseguenza il trattamento IVA delle intermediazioni intracomunitarie su beni mobili è regolato ora dalla lett. f-quinquies) dell’art. 7 del DPR n. 633/72, in base al quale tali operazioni si considerano effettuate in Italia se relative ad operazioni ivi effettuate, a meno che non siano rese a soggetti passivi UE; le stesse prestazioni, se rese a soggetti passivi italiani, si considerano effettuate in Italia anche se l’operazione cui l’intermediazione si riferisce è effettuata in un altro Stato UE. Da ciò deriva che per un intermediario italiano viene meno la possibilità di utilizzare il c.d. “plafond” e di richiedere il rimborso del credito IVA trimestrale ed annuale. Le prestazioni di servizi regolate dalla lett. f-quinquies) sono quindi assoggettate ad IVA nello Stato UE del soggetto committente, se soggetto passivo, ossia in possesso della partita IVA.
Di conseguenza: - se un intermediario italiano effettua un’intermediazione nei confronti di un committente UE, soggetto passivo, la stessa non va assoggettata ad IVA in Italia (fuori campo IVA); - se un operatore italiano deve corrispondere una provvigione ad un intermediario la stessa va “in ogni caso” assoggettata ad IVA in Italia. A tal fine: - la fattura sarà emessa dall’intermediario se soggetto passivo IVA in Italia; - in caso contrario, ossia se l’intermediario è soggetto passivo estero, sarà onere del committente “regolarizzare” l’operazione con il meccanismo del reverse charge ossia con l’emissione di un’autofattura ex art. 17, comma 3, DPR n. 633/72. Sul punto va evidenziato che per effetto della modifica apportata all’art. 17, comma 3, DPR n. 633/72 ad opera dell’art. 24, comma 4, lett. d), Legge n. 88/2009 (c.d. “Legge Comunitaria 2008”) alle intermediazioni in esame rese a favore di soggetti passivi italiani è stato esteso l’obbligo di procedere alla regolarizzazione tramite il citato meccanismo del reverse charge. - Il committente italiano dovrà emettere l’autofattura al più tardi al momento del pagamento della provvigione a favore del soggetto intermediario estero. - Le sanzioni amministrative per la mancata emissione dell’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 3, DPR n. 633/72 vanno dal 100 al 200% dell’importo dell’IVA, con un minimo di euro 258,00. Va evidenziato che alle intermediazioni relative a beni in importazione, in esportazione o transito e relativi trasporti continua ad essere applicabile il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 7), DPR n. 633/72. Nel caso in cui il destinatario del servizio non sia un soggetto passivo (ad esempio, un privato, un extracomunitario, ecc.), la prestazione va assoggettata ad IVA nello Stato in cui si considera effettuata l’operazione alla quale la stessa è riferita.
Di conseguenza: - se l’operazione oggetto dell’intermediazione si considera effettuata in Italia, anche l’intermediazione va assoggettata ad IVA in Italia (in Italia viene, infatti, assoggettata ad IVA l’operazione principale); - se l’operazione oggetto dell’intermediazione si considera effettuata in un altro Stato UE o extra UE, l’intermediazione non sarà assoggettata ad IVA in Italia.
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